a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turisticocui il consumatore si rivolgedebbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95)che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico' (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggile vacanze ed i circuiti “tutto compreso”risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicativenduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetarioe di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto b) alloggio c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turisticoè regolatooltre che dalle presenti condizioni generalianche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contrattosia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che esterosarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95 .
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutarigiorno o valore PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattualese del caso elettronicocompilato in ogni sua parte e sottoscritto dal clienteche ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionatacon conseguente conclusione del contrattosolo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa confermaanche a mezzo sistema telematicoal cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattualinegli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scrittasaranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
PAGAMENTI
La misura dell'accontofino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turisticoda versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldorisultano dal catalogoopuscolo o quanto altro.
IL SALDO DOVRA' ESSERE CORRISPOSTO INDEROGABILMENTE 30 GG. PRIMA DELLA PARTENZA
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarneda parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.
PREZZO (VALIDITA' DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CAMBIO)
Il prezzo del pacchetto turistico e dei voli è determinato in base alle tariffe dei vettori e dei servizi in vigore nell'anno 2008 ed al cambio delle valute in vigore dal 01/12/2007 le tariffe sono inoltre calcolate in EURO 1.936.27 .Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasportoincluso il costo del carburante- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali impostetasse di atterraggiodi sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.
RECESSO DEL CONSUMATORE (pacchetti di viaggio)
Il consumatore può recedere dal contrattosenza pagare penalinelle seguenti ipotesi:
- Aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui soprail consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativosenza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzoqualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
- Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddettola proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo commasaranno applicate le seguenti penalita' :
10% + quote iscrizione da 44 gg. a 30 gg prima della partenza
30% + quote iscrizione da 30 gg. a 15 gg. prima della partenza
70% + quote iscrizione da 14 gg. a 08 gg. prima della partenza nessun rimborso dopo tale termine
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cuiprima della partenzal'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turisticoproponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogoo da casi di forza maggiore e caso fortuitorelativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggioreda caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipantinonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7)l'organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.)restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatoretramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 74° comma qualora fosse egli ad annullare.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatorequalora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragionetranne che per un fatto proprio del consumatoreuna parte essenziale dei servizi contemplati in contrattodovrà predisporre soluzioni alternativesenza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previsterimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativaovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivil'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzoun mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuitocompatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenzaricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionariob) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaportoai vistiai certificati sanitaric) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizipuò verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionarioanche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferiscel'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettivatale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovutesia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizia meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contrattoda caso fortuitoda forza maggioreovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non potevasecondo la diligenza professionaleragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggioma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviariola Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di “2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose” previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..
OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14)quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabileovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l'organizzatoreil suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandatacon avviso di ricevimentoall'organizzatore o al venditoreentro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzoè possibileed anzi consigliabilestipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchettoinfortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95)in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatoreper la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
Foro competente: Per eventuali contestazioni e controversie sara' competente il Foro di Roma
Validita' : Il presente programma e' valido fino al 31 dicembre 2008 ed e' stato redatto in base alle disposizioni della legge Regionale Turismo per la disciplina delle Agenzie di Viaggio e turismo
nr. 63 del 17 settembre 1984 ed al D.L. nr. 111 del 17/3/95 di attuazione delle direttive CEE
nr. 90/314/CEE.Copia del programma e' stata trasmessa per verifica all'assessorato al Turismo Regione Lazio.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: FOLIAGE VIAGGI BY AURATOURS VACANCES ITALIA SRL
AUT. Provincia di Roma - Determinazione Dirigenziale nr. 18 del 21 gennaio 2003
POLIZZA ASSICURAZIONE: AMI Assistance S.p.a. Nr. 6002002292/A
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasportodi soggiornoovvero di qualunque altro separato servizio turisticonon potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turisticosono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1n.3 e n.6artt. da 17 a 23artt. da 24 a 31per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 269/98.
“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorileanche se gli stessi sono commessi all' estero